A causa del Covid-19

Elezioni regionali e comunali rinviate: si voterà fra settembre e dicembre

Sette regioni (Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta) e oltre mille Comuni (fra cui Venezia e Mantova).

Elezioni regionali e comunali rinviate: si voterà fra settembre e dicembre
Pubblicato:
Aggiornato:

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 20 aprile 2020, n.26, che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il provvedimento, in vigore da oggi, martedì 21 aprile 2020, è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Elezioni regionali e comunali rinviate

La normativa rimodula nel seguente modo i termini per le tornate elettorali:

  • Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
  • In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
  • Il decreto stabilisce, inoltre, che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica 5 anni e 3 mesi e che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
  • Il provvedimento prevede, infine, che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre 3 mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19.

Si voterà fra settembre e dicembre

Insomma, a maggio le urne resteranno chiuse: le elezioni comunali e regionali non si terranno prima di settembre.

Parliamo di sette regioni in cui si sarebbe dovuto votare prima dell’estate: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

E di oltre mille Comuni, molti capoluoghi di Provincia: Lecco, Venezia, Trento, Bolzano, Mantova, Reggio Calabria e Macerata.

Governatori volevano votare a luglio

Quattro presidenti delle regioni il cui voto è stato spostato hanno scritto al governo per chiedere invece che si possa votare in estate: sono Giovanni Toti per la Liguria, Luca Zaia per il Veneto, Vincenzo De Luca per la Campania e Michele Emiliano per la Puglia. Uno schieramento bipartisan, due di centrodestra, due del Pd.

Se la finestra autunnale sarà confermata è inoltre probabile che per Regionali e Comunali si penserà a un unico election day (che non è detto vada a considerare anche il referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo e già rinviato).

Il testo integrale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';
Considerata la necessita' di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni di sicurezza
per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di
assembramento di persone e condizioni di contiguita' sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento
alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le
elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15
settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi
diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a
statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si
svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei
giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia' indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione.
Restano comunque valide le operazioni gia' compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Art. 2

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Seguici sui nostri canali